L'Ufficio legale Anpana scrive al Governo: La legge sull'abbattimento degli ungulati in Toscana e' anticostituzionale
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Al Presidente del Consiglio dei Ministri
All’Avvocatura generale dello
Stato
Alla Regione Toscana
Al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio
Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione
Via della Stamperia, 8 - 00187 Roma
PREMESSO CHE
- E’ entrata in vigore la Legge regionale della Toscana 9 febbraio 2016 n. 10 “ Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte I, n. 5 del 12 febbraio 2016;
CONSIDERATO CHE
- la fauna, rappresenta un bene indisponibile dello Stato (ex art. 1 L. 157/92) la cui disciplina è affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in virtù dell’art. 117 della Costituzione italiana lettera s che tutela l'ambiente e l'ecosistema;
- la Cassazione ha più volte ribadito che la cattura non autorizzata di fauna selvatica rappresenta un furto ai danni dello Stato;
- le ipotesi di reato configurabili in danno del patrimonio indisponibile dello Stato tutelato “nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale” (art. 1 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) appaiono, quindi, quella del furto aggravato (artt. 624-625 cod. pen.), in caso di apprensione della fauna uccisa da parte del bracconiere privo di licenza di caccia, e del danneggiamento (art. 635 cod. pen.), in caso di mancata apprensione della fauna uccisa da parte del bracconiere privo di licenza di caccia. Oltre alla sentenza Sez. III, 28 gennaio 2015, n. 3930, la Suprema Corte si è pronunciata in tal senso anche con la sentenza Sez. IV, 11 agosto 2004, n. 34352;
- il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo;
- ai sensi dell’art. 117 lettera l) della Carta Costituzionale Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento penale, giurisdizione e norme processuali;
- le Regioni non possono pertanto legiferare eludendo la normativa vigente nell’ordinamento penale statale rendendo lecito ciò che per lo Stato è illecito!
- la Corte Costituzionale, 27 Luglio 2006 (Ud. 18/07/2006) “ha più volte ribadito (sentenze n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002) che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare, mediante la predisposizione di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle specie cacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia.”
CONSIDERATO PERTANTO CHE
Appare lapalissiano come la Legge regionale della Toscana 9 febbraio 2016 n. 10 “ Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte I, n. 5 del 12 febbraio 2016 sia INCOSTITUZIONALE NELLA SUA INTEREZZA
SI CHIEDE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di impugnare tale legge dinanzi alla Corte Costituzionale;
Alla Regione Toscana di abrogare tale legge
UFFICIO LEGALE A.N.P.A.N.A.
RESPONSABILE NAZIONALE
AVV. MARIA MORENA SUARIA