NUOVA NORMATIVA DETENZIONE ESEMPLARI ESOTICI
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ll 22 ottobre 2014, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si chiedeva a tutti i paesi membri di stilare entro il 1° gennaio 2015 un elenco delle specie esotiche invasive, senza distinzione tra animali, vegetali, funghi o microrganismi.
L’Italia ha elencato tali specie con ritardo, precisamente il 14 luglio 2016, nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141. L’unico rettile indicato come “invasivo con presenza sul territorio italiano DIFFUSA” è la testuggine palustre americana, cioè gli esemplari appartenenti alla specie “Trachemys scripta“.
A seguito del Decreto Legislativo 230/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2018, dal 14 febbraio 2018 sono in vigore i seguenti divieti:
riproduzione
coltivazione (per i vegetali ed i funghi)
trasporto
acquisto
vendita e/o scambio
detenzione
rilascio
Come si può leggere sul sito del Ministero dell’Ambiente, sarà comunque possibile continuare a detenere specie esotiche invasive come animali da compagnia, a condizione di fare denuncia del possesso dell’esemplare e di custodirlo (fino alla sua morte) in modo che non sia possibile la sua fuga o il rilascio nell’ambiente naturale, e di impedirne la riproduzione.
Come denunciarne il possesso
E’ possibile denunciare il possesso di uno o più esemplari di “Trachemys scripta” attraverso un modulo di denuncia.
IMPORTANTE: la denuncia deve essere presentata entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL 230/2017, cioè entro il 13 agosto 2018 (TERMINE PROROGATO AL 31/08/’19), accompagnata da una copia del documento di identità e secondo le modalità indicate nella seconda pagina del modulo consultando il sito ministero ambiente.
Per chiarezza, vengono indicate qui le modalità:
tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
tramite fax allo 06/57223468
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
“Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II”
Via Cristoforo Colombo, 44
C.A.P. 00147 – Roma
2. La sezione “Misure adottate per impedirne la riproduzione e la fuga” del Modulo è rivolta a chi possiede più esemplari o comunque almeno una coppia. Tra le misure per impedire la riproduzione rientra l’assenza di zona emersa in sabbia/terreno, la rottura delle uova, la separazione dei sessi, ecc
3. Non sono state ancora comunicate le strutture pubbliche o private autorizzate a detenere ed accettare esemplari di “Trachemys scripta” che non si possono più detenere.
4. Rilasciare in natura un animale esotico, ancor più esotico invasivo, crea danni enormi all’ecosistema autoctono (nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro di danni). Inoltre, voi andate incontro ad ingenti multe mentre l’esemplare potrebbe rientrare nei processi di eradicazione, quindi andare incontro a morte indolore.
Informazioni sulle specie invasive dal sito del Ministero dell’Ambiente
Tra le principali causa di perdita di biodiversità, in Italia e nel mondo, ci sono le cosiddette “Specie esotiche invasive”. Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia.
Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l’agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali.